Il Tempio Crematorio si trova nel Cimitero Urbano di Asti di viale Don Bianco: è un luogo in cui si celebra un rito a fronte di un’opzione – quella della cremazione – che implica un forte coinvolgimento emotivo e culturale.
La struttura rientra nei servizi cimiteriali gestiti dall’Asp.
Il suo utilizzo, riducendo la costruzione di loculi, limiterà l’ampliamento del cimitero e il consumo di suolo.
Questo servizio, inoltre, può evitare ai familiari del defunto il disagio di trasferire la salma fuori provincia, costringendoli a un’ulteriore prova, in un momento già difficile come è il lutto per la scomparsa di una persona cara.

La dichiarazione di volontà alla cremazione
La cremazione è una scelta personale, si svolge nel rispetto delle volontà del defunto e delle normative.
Il Tempio Crematorio si trova nel Cimitero Urbano di Asti di viale Don Bianco: è un luogo in cui si celebra un rito a fronte di un’opzione – quella della cremazione – che implica un forte coinvolgimento emotivo e culturale.
La struttura rientra nei servizi cimiteriali gestiti dall’Asp.
Il suo utilizzo, riducendo la costruzione di loculi, limiterà l’ampliamento del cimitero e il consumo di suolo.
Questo servizio, inoltre, può evitare ai familiari del defunto il disagio di trasferire la salma fuori provincia, costringendoli a un’ulteriore prova, in un momento già difficile come è il lutto per la scomparsa di una persona cara.

Con la legge 182/25 la legge 130/01 sulla cremazione è stata modificata; ogni Regione dovrà pertanto adeguare la propria normativa nel senso della legge che non vieta ma non prevede più quanto barrato
La Regione PIEMONTE non risulta abbia ancora aggiornato la propria normativa e pertanto in attesa del predetto adeguamento ad oggi le previsioni di volontà cremazione SONO SOLO QUELLE DEL TESTO 130/01 COME MODIFICATO E SPECIFICATAMENTE
In caso di decesso l’autorizzazione alla cremazione è concessa  dall’UFFICIALE STATO CIVILE nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

  • 1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa
  • 2) l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati
  • 3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto
  • 4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette
  • disposizione testamentaria
  • dichiarazione resa al Comune di residenza
  • iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione delle salme

In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, vale la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo.
Non si potrà invece procedere se i familiari dovessero presentare una dichiarazione autografa del defunto, contraria alla cremazione, scritta in data successiva alla disposizione testamentaria.

  • nel roseto situato a poca distanza dal Tempio Crematorio
  • “in natura”, cioè al di fuori degli spazi cimiteriali: in montagna o in altre aree naturali, ma a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
  • nei laghi a oltre cento metri dalla riva;
  • nei fiumi, in mare e altri corsi d’acqua nei soli tratti liberi da manufatti e da natanti;
  • in aree private previo consenso del proprietario, al quale la legge vieta di percepire alcun compenso per aver concesso il proprio assenso.

E’ vietata la dispersione nei centri abitati.
Ad Asti, dopo lo spargimento delle ceneri nel roseto (atto che, su richiesta, potrà essere svolto dai familiari del defunto), chi lo desidera potrà ricordare il proprio caro apponendo il suo nome su un’apposita lapide.

Ultimo aggiornamento: 26.06.2026